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Il Conduttore Archives | Italia Affitti Franchising Immobiliare

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Category Archives: Il Conduttore

Contratto di locazione: ripartizione spese tra locatore e conduttore
30 Set

Contratto di locazione: ripartizione spese tra locatore e conduttore

  • Editore
  • Il Conduttore,Il Locatore,L'esperto risponde
  • Tags: conduttore, locatore, oneri accessori, spese condominiali

In merito alle spese che derivano dalla sottoscrizione di un contratto di locazione, è opportuno distinguere quelle riguardanti l’immobile locato da quelle inerenti il condominio.
SPESE RIGUARDANTI L’IMMOBILE
La ripartizione delle spese tra locatore e conduttore è disciplinata, in linea generale, dal codice civile. L’articolo 1576 c.c. stabilisce, come criterio generale, che il locatore, ossia il proprietario dell’immobile, debba eseguire, nel corso della locazione, tutte le riparazioni necessarie ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico del conduttore, ossia dell’inquilino. Dunque, il primo criterio, di carattere generale, per suddividere le spese tra locatore e conduttore è quello di individuare la tipologia dell’intervento; in linea di massima, il proprietario è tenuto a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria, ossia i costi relativi a casi fortuiti che si presentano per eventi non previsti ed imprevedibili, mentre il conduttore deve provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.
SPESE RIGUARDANTI IL CONDOMINIO
La legge n.392/78 stabilisce che le spese condominiali sono a carico del conduttore e comprendono, in linea generale, i costi del servizio di pulizia, della fornitura di energia elettrica e del funzionamento e della manutenzione dell’ascensore, quindi tutte le spese ordinarie relative alla gestione degli spazi comuni. Le spese inerenti le opere comuni da considerarsi straordinarie, quali, ad esempio, il rifacimento degli impianti o delle facciate, sono invece a carico del locatore, ossia del proprietario dell’immobile.
Le organizzazioni di categoria hanno elaborato specifiche tabelle per rendere più agevole la ripartizione delle spese condominiali tra le parti. Le indicazioni fornite, in accordo con la normativa vigente, sono basate su principi di equità. Affinché le tabelle siano vincolanti nei confronti del locatore e del conduttore, è necessario che le stesse vengano recepite dai regolamenti condominiali e richiamate anche nei singoli contratti di locazione.
Di seguito una delle tabelle approvate dalle associazioni di categoria, proprietari e inquilini.

TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L

ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C
Ispezioni e collaudi C

AUTOCLAVE
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L
Manutenzione ordinaria C
Imposte e tasse di impianto L
Forza motrice C
Ricarico pressione del serbatoio C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C
Lettura dei contatori C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C

IMPIANTI SPORTIVI
Installazione e manutenzione straordinaria L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C

IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto L
Acquisti degli estintori L
Manutenzione ordinaria C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C

IMPIANTO TELEVISIVO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato L
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C

PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C
Installazione e sostituzione di serrature L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo C

PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario C
Rifacimento di chiavi e serrature C
Tinteggiatura di pareti C
Sostituzione di vetri C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico C
Verniciatura di opere in legno e metallo C
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L

PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi
contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione,
tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L 10% C 90%
Materiale per le pulizie C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L 10% C 90%
Manutenzione ordinaria della guardiola L 10% C 90%
Manutenzione straordinaria della guardiola L

PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C

SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C

LEGENDA
L = locatore
C = conduttore

Contratto di locazione: diritti e doveri del locatore e del conduttore
25 Set

Contratto di locazione: diritti e doveri del locatore e del conduttore

  • Editore
  • Il Conduttore,Il Locatore
  • Tags: conduttore, contratto di locazione, diritti e doveri locazione, locatore

L’articolo 1571 del Codice Civile definisce la locazione come un contratto con il quale una parte, il locatore, concede ad un’altra parte, il conduttore, il godimento di un bene mobile o immobile, per un determinato periodo di tempo e verso il corrispettivo di un prezzo, canone di locazione.
Dalla stipula di un contratto di locazione derivano, per entrambe le parti, diritti e doveri. Vediamo quali.
Per quanto riguarda il locatore, ossia il proprietario dell’immobile, i principali diritti che scaturiscono dalla firma di un contratto di locazione sono i seguenti:
– ricevere puntualmente l’esatto importo del canone di locazione nelle modalità concordate;
– essere informato circa le persone che occupano stabilmente l’immobile;
– essere puntualmente informato su eventuali lavori a carattere straordinario che si rendano necessari all’interno dell’immobile;
– avere la possibilità, previo avviso, di entrare nell’immobile per effettuare dei lavori
Non ha invece diritto di entrare nell’immobile senza il permesso del conduttore e neanche di riprendere possesso dell’immobile anche se il conduttore non sta pagando il canone di locazione. In questo caso deve comunque rivolgersi ed attendere che intervenga l’autorità giudiziaria.
I principali doveri a carico del locatore, sono:
– consegnare al conduttore l’immobile locato in buono stato di manutenzione;
– mantenere l’immobile locato in stato da servire all’uso convenuto, il locatore deve quindi eseguire tutte le riparazioni che si rendano necessarie nel corso della locazione per mantenere l’immobile locato in buono stato, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione che spettano invece al conduttore;
– garantire al conduttore il pacifico godimento dell’immobile durante tutto l’arco temporale della locazione, deve quindi tutelare il conduttore da eventuali pretese avanzate da terzi sull’immobile oggetto della locazione e da eventuali molestie di terzi che ne possano diminuire il godimento.

Prendiamo ora in esame la posizione del conduttore, ossia dell’inquilino dell’immobile locato. I principali diritti a suo favore sono:
– l’uso esclusivo dell’immobile locato;
– ad avere immobile in buone condizioni di manutenzione;
– libertà di ospitare parenti ed amici per brevissimi periodi;
– rimborso delle spese sostenute per lavori/riparazioni non di sua competenza, ma spettanti al proprietario dell’immobile.
Dalla sottoscrizione del contratto di locazione derivano anche obblighi per il conduttore, i principali sono di seguito elencati:
– destinare l’immobile locato all’uso indicato nel contratto ed utilizzarlo osservando la diligenza del buon padre di famiglia, sostenendo le spese relative alla manutenzione ordinaria;
– corrispondere puntualmente al locatore il canone di locazione nelle modalità pattuite,
– restituire l’immobile locato nello stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso;
– rispondere della perdita e del deterioramento dell’immobile avvenuti nel corso della locazione, salvo non venga provato che siano accaduti per fatti non imputabili al conduttore;
– chiedere l’autorizzazione scritta del locatore, qualora voglia apportare cambiamenti all’immobile. . Rānchī satellite map . Causa forma lis

Contratti a uso Transitorio
25 Set

Contratti a uso Transitorio

  • Editore
  • Il Conduttore,Il Locatore,L'esperto risponde
  • Tags: #contrattotransitorio

Il contratto di locazione (o contratto di affitto) a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee. Con questo tipo di contratto, un soggetto (detto locatore, solitamente il proprietario o, meno di frequente , l’usufruttuario) concede per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria ben individuata il godimento di un immobile destinato ad abitazione a altro soggetto (conduttore, comunemente detto inquilino), ditero pagamento, da parte del conduttore di un corrispettivo. Una sottocategoria particolare dei contratti ad uso transitorio sono i  CONTRATTI PER ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI .

La legge determina il periodo minimo e massimo di durata del contratto:

  • periodo minimo: 1 mese;
  • periodo massimo: 18 mesi.

Se le parti pattuiscono un periodo inferiore a 1 mese, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata minima di 1 mese. Se le parti pattuiscono un periodo superiore a 18 mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata massima prevista dalla legge.

Forma e contenuto del contratto

Il contratto di locazione ad uso transitorio deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastruture (DM 30 dicembre 2002, Allegato C o D).
Fra gli elementi che devono essere obbligatoriamente contenuti nel contratto si ricordano in particolare:

  • Le generalità delle parti;
  • la descrizione dell’immobile;
  • l’indicazione dell’importo del canone;
  • le modalità di versamento;
  • la durata della locazione;
  • l’indicazione dell’importo del canone;
  • le modalità di versamento;
  • la durata della locazione;
  • l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso (ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente in altra sede);
  • un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica. In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, locatore e conduttore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa (pagamento di una somma di denaro). Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.Per quanto riguarda le spese, l’Allegato G del DM 30 dicembre 2002 indica la ripartizione delle stesse fra locatore e conduttore: ogni clausola contraria è nulla.

Nei contratti di locazione ad uso transitorio non è necessario dare la disdetta, perché la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito. Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria. Se il locatore comunica il perdurare dell’esigenza transitoria e poi non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro 6 mesi, il locatore può essere condannato al risarcimento del danno a favore del conduttore (massimo 36 mensilità del canone di locazione) oppure al ripristino del contratto di locazione secondo la disciplina ordinaria.Se una parte intende prolungare il contratto, prima della scadenza deve comunicare all’altra parte con raccomandata il perdurare dell’esigenza transitoria (rinnovo). Ad esempio, il dipendente trasferito dovrà inviare al proprietario una raccomandata con cui farà presente che non è stato disposto il suo rientro presso la sede aziendale originaria e che pertanto perdurano le esigenze transitorie già indicate originariamente nel contratto.Il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti (canone libero), tranne in alcune zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali e precisamente:alcune città italiane e relativa area metropolitana: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;Comuni confinanti con le città sopra elencate;Capoluoghi di provincia.

 

24 Set

Registrare un contratto di locazione:cosa occorre, quanto costa

  • Editore
  • Il Conduttore,Il Locatore
  • Tags: cedolare secca, registrare contratto di locazione

REGISTRAZIONE ORDINARIA O CEDOLARE SECCA??

Ogni contratto di locazione che superi la durata di 30 giorni deve essere obbligatoriamente registrato presso l’Agenzia Delle Entrate entro trenta giorni dalla data di stipula. La registrazione può essere effettuata dal locatore, dal conduttore o dalla agenzia immobiliare che ha curato l’intermediazione.

Per la registrazione dei contratti di locazione sono previsti due diversi regimi di tassazione:

– regime ordinario

– regime sostitutivo

Regime ordinario: si applica a tutti i contratti di locazione, uso abitativo ed uso diverso dall’abitativo, da chiunque stipulati. Per la registrazione con regime ordinario sono obbligatori il versamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. L’imposta di registro è pari al 2% del canone annuo e deve essere versata mediante l’apposito modulo F24 Elide. Il versamento non può essere inferiore ad Euro 67,00. Rānchī trip planner Fa eccezione solo il contratto uso abitativo agevolato 3+2 che prevede il versamento del 70% dell’imposta altrimenti dovuta. Qualora si tratti di contratti di locazione per immobili ad uso diverso dall’abitativo stipulati da soggetti IVA, l’imposta di registro è pari a 1% del canone annuo. Per quanto riguarda l’imposta di bollo, è obbligatorio applicare ai contratti una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni 100 righe di contratto.

La registrazione viene effettuata presentando presso l’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti perfettamente compilati:

– n.2 copie del contratto di locazione con applicazione delle marche da bollo

– modello RLI (registrazione locazione immobili) disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

– copia de versamento delle imposte con modello F24 Elide

Regime sostitutivo: si applica esclusivamente ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati tra privati. La scelta del regime sostitutivo è facoltativa e spetta al locatore. Ai fini della registrazione, non bisogna versare l’imposta di registro e neanche l’imposta di bollo, ma, sul reddito percepito dalla locazione, il locatore verserà un’imposta sostitutiva denominata “Cedolare Secca”. L’imposta “Cedolare Secca” viene versata in n.2 rate annuali, a giugno e dicembre. Per tutti i contratti di locazione uso abitativo la percentuale dell’imposta è del 21% , ad eccezione del contratto agevolato 3+2, per il quale è prevista una agevolazione, la percentuale infatti da versare, calcolata sul reddito percepito dalla locazione, è del 10%.

La registrazione viene effettuata presso l’Agenzia delle Entrate presentando i seguenti documenti:

– n.2 copie del contratto

– modello RLI con l’indicazione dell’opzione “Cedolare Secca”

La registrazione dei contratti di locazione può essere effettuata anche in via telematica dai contribuenti abilitati al servizio. La modalità telematica è invece obbligatoria per gli agenti immobiliari e per chi possiede almeno 10 immobili.

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